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LA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI

Può accadere che i coniugi, durante la causa di separazione od anche dopo la stessa, ma prima del divorzio, decidano di ricostituire il loro rapporto matrimoniale. Il Codice civile prevede questa ipotesi e la regolamenta con l’istituto della riconciliazione, previsto dagli articoli 154 e 157. A mente dell’art. 154 c.c. se la riconciliazione avviene durante la causa di separazione, la relativa domanda comporta l’abbandono, e la conseguente estinzione, della causa. Qualora, invece, la riconciliazione dovesse avvenire dopo la sentenza di separazione giudiziale o l’omologa di quella consensuale, l’art. 157 c.c., in maniera del tutto generica, si limita a prevedere la non necessità di un nuovo intervento del Tribunale. A questo punto, vista l’assenza normativa, sorge il problema di quali siano le modalità per dare una forma giuridica alla intervenuta riconciliazione. Diverse sentenze dei Tribunali ed alcune decisioni della Corte di Cassazione prospettano la necessità che i coniugi formalizzino per iscritto la nuova unione, anche perché siccome sia la sentenza che l’omologa della separazione vengono trascritte negli atti del matrimonio ed annotate in calce al certificato di matrimonio, l’art. 63 del D.P.R. 396/2000 dispone che vada trascritta la dichiarazione con la quale i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell’art. 157 c.c., in tal modo ponendo l’esigenza di una apposita dichiarazione scritta.Siffatta dichiarazione, conoscendo la farraginosa burocrazia imperante nel nostro paese, è consigliabile che venga fatta con atto redatto da un Notaio ovvero con scrittura privata a firme autenticate da un Notaio o da un Cancelliere, al fine di non vedersi opporre un rifiuto da parte dell’amministrazione comunale alla quale verrà richiesta la formalità del menzionato art. 63. Con la stessa i coniugi daranno atto di aver ricostituito la loro unione coniugale con tutti i diritti/doveri che comporta, tra i quali la ricostituzione dei rapporti materiali e spirituali, la coabitazione e la fedeltà. Di pari valore sostanziale, comunque, la c.d. riconciliazione di fatto, ipotesi in cui i coniugi, senza nulla porre per iscritto, riprendano lo loro vita comune, facendo attenzione al fatto che, in tale ultima ipotesi, è sempre necessaria la ricostituzione del consorzio familiare, cioè il completo ripristino dei rapporti precedenti, il completo ripristino dei rapporti spirituali (riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali) e materiali (comune organizzazione domestica e rapporti sessuali) che caratterizzano il vincolo matrimoniale, non potendosi ritenere sufficiente la mera coabitazione, che di per sé non rappresenta una circostanza determinante per l’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra i coniugi, ma solo un elemento potenzialmente idoneo a contraddistinguere la ripresa del matrimonio. La Suprema Corte di Cassazione, in merito a quanto appena detto, ha provveduto a fare chiarezza su alcune circostanze che si possono verificare nella pratica ma che non sempre rilevano la riconciliazione tra i coniugi, come ad esempio il mero incontro tra i coniugi (es. durante il fine settimana o in vacanza), la mera condivisione di un appartamento, la corresponsione di una somma di denaro, l’occasionale rapporto sessuale o la convivenza a scopo sperimentale. Va sottolineato, infine, che la riconciliazione fa cessare retroattivamente tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, tra i quali il ripristino della comunione legale dei beni se già era insistente tra i coniugi.

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